Art. 8.
(Istituzione del Centro nazionale
di assistenza alle vittime della strada).

      1. Tenuto conto che la sinistralità stradale è un fenomeno sociale di grande rilevanza, è istituito, presso il Ministero della salute, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, il Centro nazionale di assistenza alle vittime della strada, di seguito denominato «Centro», con il compito di disciplinare, attuare e monitorare gli interventi di urgenza per le grandi invalidità fisiche e psichiche, mediante l'elaborazione di strutture specialistiche in collaborazione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e con il comparto delle assicurazioni private, anche attraverso la stipulazione di apposite convenzioni con tali soggetti. L'Agenzia, d'intesa con il Ministero della salute, coordina le attività del Centro.

      2. Gli organici assegnati al Centro, in sede di prima attuazione della presente legge, non possono essere superiori a cinquanta unità, di cui almeno la metà da destinare al servizio ispettivo e di monitoraggio. I vari profili professionali sono rilevati dai Ministeri, enti, società, organizzazioni e consulenti pubblici e privati operanti nel settore di assistenza alle vittime della strada. Le strutture periferiche del Centro sono gestite dalle regioni, attraverso protocolli concordati con il medesimo Centro, al fine di assicurare l'uniformità di trattamento sul territorio nazionale.

 

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      3. Il contributo al Servizio sanitario nazionale, pari al 10,5 per cento dei premi per responsabilità civile è destinato all'assistenza alle vittime della strada. Il gettito annuo di tale contributo è amministrato dal Centro, d'intesa con le regioni.